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COME FARE PER
Denuncia infortunio sul lavoro
Descrizione:
E’ la presentazione all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza da parte del datore di lavoro della denuncia dell’avvenuto infortunio capitato al dipendente durante l’orario di lavoro sul territorio di pertinenza del Comune, con prognosi iniziale superiore ai tre giorni di inabilità al lavoro.
Come Fare:
E’ necessario presentare la denuncia di infortunio sul lavoro sul modulo apposito dell'INAIL completa del modello riportante la richiesta di visita medica e certificazione sottoscritta dal datore di lavoro e dall'infortunato, sulla quale il medico della A.S.L. indica la diagnosi e la prognosi relativa all'infortunato stesso. La denuncia di infortunio va fatta entro 48 ore dal momento dell’infortunio e da quando il datore di lavoro ha notizia dell’infortunio.
Per la denuncia inoltrata a mezzo di raccomandata postale fa fede la data del timbro postale di spedizione.
Occorre presentarsi presso il Comando di Polizia Municipale muniti della predetta denuncia di infortunio compilata su apposito modulo in più copie, di cui una va inoltrata all’INAIL a cura del datore di lavoro e l’altra va consegnata all’Ufficio del Comando stesso.
Vanno compilate tutte le parti di competenza del datore di lavoro che deve anche sottoscrivere in calce la denuncia stessa.
Alla denuncia va unito il referto rilasciato dal medico del Pronto Soccorso che ha visitato l’infortunato. L'Ufficio di Polizia Municipale rilascia l'apposito tagliando al denunciante in cui si riporta la data della presentazione della denuncia con il timbro e la sigla del ricevente.
Qualora la denuncia venga spedita a mezzo del servizio postale, occorre unire una busta affrancata riportante l'indirizzo del mittente per la restituzione della copia provvista del timbro di ricezione.
Quanto costa
Nel caso di consegna diretta all’Ufficio, non c’è nessun costo.
Nel caso di spedizione a mezzo di servizio postale, il costo è quello della raccomandata e della busta affrancata per la restituzione della copia registrata.
Per omessa, tardiva o incompleta denuncia, i datori di lavoro saranno sanzionati ai sensi dell’art. 54 D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni e integrazioni
Dove Rivolgersi:
Ufficio Demografico, Elettorale (vedi dettaglio e orario di apertura)
Riferimenti Normativi:
- DPR 30.6.1965 n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
- Art. 1 e 2 della legge 28.12.1993 n. 561 "Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi"
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