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COME FARE PER
Permesso di costruire
Descrizione:
Il permesso di costruire è stato introdotto dal Testo Unico dell'Edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), in sostituzione della vecchia Concessione Edilizia, che a sua volta aveva sostituito la Licenza Edilizia nel 1977.
Come Fare:
Sono soggetti al preventivo rilascio di Permesso di Costruire i seguenti interventi edilizi:
- nuova costruzione;
- interventi di ristrutturazione urbanistica;
- interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A (centro storico), comportino mutamenti della destinazione d’uso [Ai sensi dell'art. 22 c. 3 lett. a) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. in alternativa al Permesso di Costruire l'intervento può essere realizzato mediante Denuncia di Inizio Attività];
- interventi che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
- ristrutturazione edilizia con recupero ai fini abitativi di sottotetti ai sensi della Legge Regionale n. 21 del 6/08/1998 [nel caso in cui l'intervento di recupero costituisca pertinenza l'intervento può essere realizzato mediante Denuncia di Inizio Attività];
- la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comportino la trasformazione in via permanente di suolo non edificato;
- realizzazione di depositi di merci o materiali, impianti per attività produttive all'aperto cui consegue la trasformazione permanente del suolo non edificato;
- installazione di manufatti leggeri, prefabbricati, strutture in genere su suolo privato atte a soddisfare esigenze non temporanee.
Informazioni specifiche:
Per effetto dell’accordo siglato il 12 giugno 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.161 del 14-7-2014 – supplemento ordinario n. 56, i moduli sinora in uso sono stati sostituiti con il modello unico così come previsto dall’articolo 1 comma 3 dell’accordo della Conferenza Unificata. L’utilizzo del modello unico nella presentazione della pratica è obbligatorio e pertanto a partire dal 15/07/2014 non potranno più essere utilizzati i moduli presenti in precedenza sul sito, che sono stati a tutti gli effetti sostituiti.
Dove Rivolgersi:
Ufficio Tecnico (vedi dettaglio e orario di apertura)
Tempistica:
1. ordinario art. 20 dpr 380/2001 (termine proc. 90gg dall’istanza)
2. alternativo alla DIA art. 23 c. 7 dpr 380/2001 (termine proc. 75gg dall’istanza)
3. in sanatoria art. 36 dpr 380/2001 (termine proc. 60gg dall’istanza)
Riferimenti Normativi:
DPR 380/2001, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
Documenti allegati:
MODULO AUTOCERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ IGIENICO-SANITARIA (31,5 KB)
MODULO AUTOCERTIFICAZIONE TITOLARITÀ PRESENTAZIONE PRATICA EDILIZIA (38 KB)
RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE MODELLO UNICO (1,19 MB)
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