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Terre e rocce da scavo

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Le “terre e rocce da scavo” sono costituite dal solo suolo proveniente da attività di scavo che sia privo di sostanze pericolose contaminanti. La normativa che riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo è disciplinata dagli artt. 184-bis, 185 e 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dall’art. 41-bis della Legge 98/2013 per cantieri con volumi di scavo inferiori a 6.000 mc, nonché, per le attività e le opere soggette ad Autorizzazione Ambientale Integrata o Valutazione di Impatto Ambientale (AIA – VIA) ai cantieri con volumi di scavo superiori a 6.000 mc, dal D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”.


A chi è rivolto

Le “terre e rocce da scavo” sono costituite dal solo suolo proveniente da attività di scavo che sia privo di sostanze pericolose contaminanti. La normativa che riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo è disciplinata dagli artt. 184-bis, 185 e 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dall’art. 41-bis della Legge 98/2013 per cantieri con volumi di scavo inferiori a 6.000 mc, nonché, per le attività e le opere soggette ad Autorizzazione Ambientale Integrata o Valutazione di Impatto Ambientale (AIA – VIA) ai cantieri con volumi di scavo superiori a 6.000 mc, dal D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”.

Descrizione

Le “terre e rocce da scavo” sono costituite dal solo suolo proveniente da attività di scavo che sia privo di sostanze pericolose contaminanti. La normativa che riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo è disciplinata dagli artt. 184-bis, 185 e 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dall’art. 41-bis della Legge 98/2013 per cantieri con volumi di scavo inferiori a 6.000 mc, nonché, per le attività e le opere soggette ad Autorizzazione Ambientale Integrata o Valutazione di Impatto Ambientale (AIA – VIA) ai cantieri con volumi di scavo superiori a 6.000 mc, dal D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”.

Come fare

Riutilizzo nel sito di produzione Ai sensi dell’art. 185 c. 1 lett. c) del Dlgs 152/2006, non è considerato rifiuto “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”. Occorre pertanto dichiarare in sede di presentazione del progetto la sussistenza delle condizioni mediante compilazione dell’allegato modello “dichiarazione per il riutilizzo di terre e rocce da scavo nel sito di produzione”. Smaltimento presso sito autorizzato come rifiuto speciale Si applica la parte IV del Dlgs 152/2006 e s.m.i. Per il corretto smaltimento occorre: 1. individuare un centro autorizzato al recupero o smaltimento terre e rocce da scavo (codice CER 170504) 2. individuare l’eventuale deposito temporaneo presso cantiere di produzione che non deve superare i 3 mesi o i 20 mc; 3. effettuare il trasporto mediante ditte iscritte all’Albo Gestori Ambientali o dall’impresa operante previa richiesta all’Albo per il trasporto in conto proprio; 4. emettere Formulario di Identificazione per il trasporto. La volontà di trattare le terre e rocce da scavo come rifiuti speciali deve essere dichiarata in sede di presentazione del progetto mediante compilazione dell’allegato modello “dichiarazione per conferimento in sito autorizzato”. Riutilizzo in sito diverso da quello di produzione per attività e opere con volumi di scavo inferiori a 6.000 MC Si applica l’art. 41-bis della Legge 98/2013. Sono considerati sottoprodotti i materiali da scavo se il produttore dimostra: a) che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. Occorre pertanto dichiarare in sede di presentazione del progetto di aver inoltrato all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.) la dichiarazione prevista dall’art. 41-bis c. 2 della Legge 98/2013.

Cosa serve

Riutilizzo in sito diverso da quello di produzione per attività e opere - con volumi di scavo superiori a 6.000 MC Si applica l’art.186 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Le terre e rocce da scavo prodotte durante la realizzazione di un intervento e reimpiegate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati possono essere considerate come sottoprodotto e non rifiuto e come tali gestite a condizione che vengano rispettate le condizioni e le prescrizioni previste dagli artt.184 bis c.1 e 186 D.Lgs. 152/06. Occorre pertanto presentare, in sede di presentazione del progetto architettonico, il piano di riutilizzo che dovrà avvenire sulla base di un “Piano di Utilizzo” da inoltrare all’Autorità Competente che autorizza l’esecuzione dell’opera. In Piemonte la procedura è prevista all’interno delle Linee guida per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo approvate con D.G.R. n.24–13302 15/02/2010 Per la presentazione del “Piano di Utilizzo” utilizzare il modulo “presentazione del piano di utilizzo”. - soggette ad aia o via nei cantieri con volumi di scavo superiori a 6.000 MC Si applica il D.M. 10/08/2012,n.161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione terre e rocce da scavo” Le terre e rocce da scavo prodotte durante la realizzazione di un intervento possono essere considerate come sottoprodotto e non rifiuto e come tale gestite a condizione che vengano rispettate le condizioni e le prescrizioni sia del dell’art.184 bis c. 1 D.Lgs. 152/06 sia del D.M. Ambiente del 10/08/2012, n.161. Il riutilizzo può avvenire sulla base di un “Piano di Utilizzo” da inoltrare all’Autorità Competente che autorizza l’esecuzione dell’opera e deve essere presentato almeno 90 giorni prima dell’inizio lavori, la quale esprimerà il relativo parere di competenza. Trascorsi i 90 giorni dalla presentazione si instaura il silenzio-assenso. Per la presentazione del “Piano di Utilizzo” utilizzzare il modulo “Autocertificazione di presentazione del piano di utilizzo”

Cosa si ottiene

Terre e rocce da scavo

Tempi e scadenze

Le “terre e rocce da scavo” sono costituite dal solo suolo proveniente da attività di scavo che sia privo di sostanze pericolose contaminanti. La normativa che riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo è disciplinata dagli artt. 184-bis, 185 e 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dall’art. 41-bis della Legge 98/2013 per cantieri con volumi di scavo inferiori a 6.000 mc, nonché, per le attività e le opere soggette ad Autorizzazione Ambientale Integrata o Valutazione di Impatto Ambientale (AIA – VIA) ai cantieri con volumi di scavo superiori a 6.000 mc, dal D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”.

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Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

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Argomenti:Pagina aggiornata il 14/04/2023


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